[1]Articolo VIII.
[2]1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Testo vigente dal 23 ottobre 1980
