[1]Articolo VIII.

[2]1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~protocollo-artviii · fonte su Normattiva