1. Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali e a prendere, in conformita' della sua Costituzione, i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di questo Accordo. 2. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, uno Stato contraente deve essere in grado, in conformita' della sua legislazione nazionale, di attuare le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art25 · fonte su Normattiva