Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente che risiedano nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni e in misura uguale a quella dei beneficiari del primo Stato contraente che risiedano nel territorio del terzo Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art30 · fonte su Normattiva