Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigenti in uno Stato contraente e' necessario presentare o formulare ad una Istituzione competente di tale Stato potranno essere presentate, con uguali effetti, all'Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente od ai suoi uffici territoriali.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
