Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare. Per questi ultimi sara' sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art32 · fonte su Normattiva