Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare. Per questi ultimi sara' sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
