ARTICOLO II INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE 1. La sede centrale e' inviolabile. Nessuna persona che eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale. 2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considerera' presunto nel caso di calamita' naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana. 3. La sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Istituto.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artii · fonte su Normattiva