1. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca applicate ai sensi del regolamento CEE n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'Accordo stesso. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati. 3. Le importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti agricoli originari della Comunita' non sono soggette a restrizioni quantita- tive. 4. La Comunita' e la Repubblica slovacca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Repubblica slovacca, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Repubblica slovacca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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