1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono aumentati quelli gia' applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art26 · fonte su Normattiva