1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono aumentati quelli gia' applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
