Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 3 — Il Consiglio
- a)Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quinto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'applicazione delle disposizioni di detto Accordo.
- b)A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sode a Londra.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
