1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara' costituita, al piu' presto possibile, una Commissione mista italo-svizzera la quale avra' il compito:

  • a)di preparare gli accordi previsti all'articolo 2;
  • b)di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
  • c)di risolvere le difficolta' che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sara' composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa scegliera' il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art25 · fonte su Normattiva