Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art26 · fonte su Normattiva