Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art26 · fonte su Normattiva