1. Nella misura in cui le disposizioni giuridiche dello Stato di invio lo abilitano, il funzionario consolare e' autorizzato a:

  • a)redigere e trascrivere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e copie di essi;
  • b)celebrare i matrimoni e redigere gli atti corrispondenti, quando i futuri sposi sono tutti e due cittadini dello Stato d'invio, con riserva di informare le autorita' competenti dello Stato di residenza se le leggi e regolamenti di questo lo esigono;
  • c)trascrivere o annotare lo scioglimento del matrimonio, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato d'invio. 2. Le disposizioni di cui sopra non esentano le persone interessate dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza comunicheranno senza ritardo e senza spese all'Ufficio consolare le copie o estratti degli atti di stato civile relativi ai cittadini dello Stato di invio che saranno loro richiesti a fini amministrativi.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art32 · fonte su Normattiva