1. Le autorita' dello Stato di residenza comunicano per iscritto all'Ufficio consolare competente, quando ne siano a conoscenza, i casi in cui occorrerebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato di invio. 2. Le disposizioni dell'articolo 30 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne la protezione e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori e degli altri incapaci. 3. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza per quanto concerne la nomina dei tutori e dei curatori ed, in particolare, proporre candidature per l'esercizio di queste funzioni. 4. Se, tuttavia, l'autorita' competente dello Stato di invio ritiene che l'interesse del minore lo esiga, essa puo' procedere alla nomina di un tutore e prendere tutte le misure idonee alla protezione della sua persona e dei suoi beni, secondo le norme della propria legge nazionale. In tal caso l'autorita' competente dello Stato di residenza applichera' tutti i provvedimenti presi da quella dello Stato di invio in ordine al rapporto di tutela, alle sue modificazioni ed alla sua cessazione, revocando altresi' i provvedimenti che essa avesse eventualmente presi precedentemente alla nomina del tutore da parte dello Stato di invio.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
