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Allorche' sia provato che l'azione delle autorita' finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potra' reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se questo reclamo e' riconosciuto fondato, l'autorita' finanziaria dello Stato in questione potra' accordarsi con l'autorita' finanziaria dell'altro Stato, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art10 · fonte del testo