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[1]Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

[2]Una Convenzione separata fissera' le regole alle quali questa assistenza sara' soggetta.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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