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Le autorita' finanziarie dei due Stati contraenti si impegnano a definire in modo equo ogni altra questione che possa sorgere dall'applicazione delle imposte, sia a causa della differenza delle date decisive fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, sia a causa dei differenti principi che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art9 · fonte del testo