1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre 1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi, di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilita' di pesca, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo. 4. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunita' con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilita' di pesca anteriormente alla data di adesione, dette possibilita' saranno mantenute in base ai principi comunitari, tra cui quello della stabilita' relativa.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art52 · fonte su Normattiva