Art. 41 (Protocollo 4)
[1]complementare
[2]Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che prevedono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 del presente statuto. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
- a)o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
- b)o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
