La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1 gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata. I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art74 · fonte su Normattiva