Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994
Art. 2 (Prot. n.8 Allegato)
Ogni persona che, nel giorno di riferimento,
- a)e' cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e
- b)pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilita' dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilita' nello Stato aderente di residenza, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non e' decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6. Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
