1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta dei Consiglio, che puo' agire di sua iniziativa o su richiesta dei Direttore generale. 2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente
Testo vigente dal 12 aprile 2008
