dell'Area esclusivamente a scopi pacifici L'area e' aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art141 · fonte su Normattiva