[1]Audizione mediante conferenza telefonica
[2]1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima puo', qualora il suo diritto lo preveda, chiedere l'assistenza della prima Parte affinche' l'audizione possa svolgersi mediante conferenza telefonica, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2-6. 2. L'audizione puo' aver luogo mediante conferenza telefonica soltanto se il testimone o il perito vi acconsente. 3. La Parte richiesta consente all'audizione mediante conferenza telefonica se il ricorso a tale metodo non e' contrario ai principi fondamentali del proprio diritto. 4. Le domande di audizione mediante conferenza telefonica contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione nonche' un'indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione mediante conferenza telefonica. 5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti interessate. Se accetta tali modalita', la Parte richiesta si impegna a: (a) notificare al testimone o perito l'ora e il luogo dell'audizione; (b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; (c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante conferenza telefonica. 6. Lo Stato richiesto puo' subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti dell'articolo 9 paragrafi 5 e 7.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
