di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtu' della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione ne' in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi ne' condurle a porti o ancoraggi insicuri, ne' esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art225 · fonte su Normattiva