' dell'alto mare 1. L'alto mare e' aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La liberta' dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti liberta':

  • a)liberta' di navigazione;
  • b)liberta' di sorvolo;
  • c)liberta' di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI;
  • d)liberta' di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI;
  • e)liberta' di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2;
  • f)liberta' di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII. 2. Tali liberta' vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la liberta' dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attivita' nell'Area.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art87 · fonte su Normattiva