[1]ALLEGATO II (Articolo 64, par. 3)

[2]STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE

[4]I Governi degli Stati contraenti comunicano le loro proposte riguardanti le questioni che rientrano nella competenza della Commissione all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-ii-art1 · fonte su Normattiva