[1]e orari par. 1. - Sono adibiti al trasporto i treni ordinari previsti negli orari e gli altri treni effettuati secondo le necessita'.
[2]par. 2. - Le ferrovie sono tenute a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni.
[3]par. 3. - Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
