[1]del bagaglio par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore.
[2]par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni:
- a)stazione di partenza e di destinazione;
- b)itinerario;
- c)giorno della consegna e treno per il quale questa consegna e' stata fatta;
- d)numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto;
- e)quantita' e peso dei colli;
- f)ammontare delle tasse di porto e delle altre spese.
[3]par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli.
[4]par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformita' alle sue indicazioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
