[1]del bagaglio par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio e' ammesso il segno
[2]Parte di provveidmento in formato grafico par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati. par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare:
- a)le stazioni di partenza e di destinazione;
- b)l'itinerario;
- c)il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti;
- d)il numero dei viaggiatori;
- e)il numero e la massa dei colli;
- f)le tasse di porto e le altre spese. par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformita' delle sue indicazioni.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
