[1]del bagaglio par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio e' ammesso il segno

[2]Parte di provveidmento in formato grafico par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati. par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare:

  • a)le stazioni di partenza e di destinazione;
  • b)l'itinerario;
  • c)il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti;
  • d)il numero dei viaggiatori;
  • e)il numero e la massa dei colli;
  • f)le tasse di porto e le altre spese. par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformita' delle sue indicazioni.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art20 · fonte su Normattiva