[1]di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo' considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente al par. 2 dell'articolo 20.
[2]par. 2. - Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisarne l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il bagaglio gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennita' riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennita', e con riserva di ogni diritto alla indennita' per ritardo prevista all'articolo 32. Se il collo ritrovato non viene richiesto nel previsto termine di trenta giorni o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
