[1]della prova par. 1. - La prova che il ritardo alla riconsegna, la perdita o l'avaria abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nel par. 2 dell'articolo 27 incombe alla ferrovia.
[2]par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nel par. 3 dell'articolo 27, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
