[1]dei conti tra le ferrovie
[2]Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
[1]dei conti tra le ferrovie
[2]Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art44 · fonte su Normattiva