Le autorita' di cui all'art. 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli artt. 9 e 11, qualsiasi cambiamento relativo ai poteri delle autorita' deve essere egualmente dichiarato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
