1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d'Europa siano divenuti parti secondo le norme dell'art. 9. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l'accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l'accordo, questo entrera' in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art10 · fonte su Normattiva