1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto quindici mesi dopo la data in cui la notifica sara' pervenuta al Segretario generale. 3. La validita' dei carnet TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non sara' infirmata dalla denuncia e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conservera' la sua validita' secondo le condizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art54 · fonte su Normattiva