[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. Ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione. 4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sara' considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art53 · fonte su Normattiva