(1) Alle transazioni che sono state concluse dinanzi ad un tribunale di uno dei due Stati e che sono esecutive in esso, viene riconosciuta efficacia e data esecuzione nell'altro Stato se il riconoscimento o l'esecuzione non contrastano con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. (2) Le transazioni concluse dinanzi agli uffici austriaci di tutela dei minori (Jugendaemter) sono equiparate, nei limiti in cui concernono gli alimenti, alle transazioni di cui al par. 1. Tuttavia il riconoscimento e l'esecuzione saranno negati qualora l'obbligato agli alimenti provi che non gli e' stato consentito di farsi rappresentare o assistere da un avvocato. (3) La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato deve produrre una copia autentica della transazione ed una dichiarazione del tribunale o dell'ufficio di tutela dei minori, dinanzi al quale la transazione e' stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art10 · fonte su Normattiva