o Esproprio 1. (1) Gli investimenti cui il presente Accordo si riferisce non possono essere oggetto di alcuna misura permanente o temporanea che ne limiti permanentemente o temporaneamente il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento, a meno che non sia specificamente disposto al riguardo da leggi, sentenze o ordinanze promulgate da Corti o Tribunali competenti; (2). Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non potranno essere direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti oppure soggetti a nessuna misura avente effetti equivalenti sul territorio dell'altra Parte Contraente tranne nel caso in cui tali misure siano adottate per fini di utilita' pubblica, in base all'interesse nazionale, in cambio di un indennizzo rapido, completo ed efficace, e su una base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure legali. (3). L'equo indennizzo sara' equivalente, all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui viene annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o di espropriare e sara' calcolato secondo parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti. L'indennizzo includera' gli interessi calcolati in base ad un tasso LIBOR a sei mesi maturato dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento. Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente avente responsabilita', l'ammontare dell'indennizzo sara' calcolato a seguito della definizione della procedura litigiosa secondo l'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo esso sara' rapidamente pagato e sara' rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno altresi' al reddito proveniente da un investimento e nel caso di una sua liquidazione, ai proventi della stessa. 3. Se, dopo l'espropriazione, i beni in questione non sono stati utilizzati, interamente o parzialmente, per quel, fine, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art5 · fonte su Normattiva