di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 6 e 7 saranno effettuati senza indebiti ritardi, ed in ogni caso entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati soddisfatti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art8 · fonte su Normattiva