di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 6 e 7 saranno effettuati senza indebiti ritardi, ed in ogni caso entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati soddisfatti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
