Se una Parte Contraente, o qualunque sua istituzione, ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed ha effettuato pagamenti in base a tale garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente facente funzione da garante, e la surrogazione non eccedera' i diritti originali. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, o alla sua Istituzione in virtu' di questa surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art7 · fonte su Normattiva