Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominate: "le navi da pesca italiane") possono pescare per il periodo della validita' di questo Accordo:

  • a)nelle zone indicate ai paragrafi a), c), d), dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre;
  • b)nella zona indicata al paragrafo b) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art3 · fonte su Normattiva