Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio: a. ogni firma; b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 11 della stessa; d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12; e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1; f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2; g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avra' effetto; h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell'articolo 15. In fede di cio', i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un'unica copia che restera' depositata presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~art16 · fonte su Normattiva