Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'articolo 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verra' considerato come incluso in detti strumenti.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
