[1]Articolo VII (Riserve)

[2]Non e' ammessa alcuna riserva al presente atto addizionale.

[3]Articolo VIII (Esemplare originale dell'atto addizionale; Lingua e traduzioni ufficiali dell'atto addizionale; Notifiche; Registrazione dell'atto addizionale)

[4](1) Il presente atto addizionale e' firmato in un esemplare originale in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. (2) Il segretario generale dell'Unione, previa consultazione dei Governi interessati, provvedera' a predisporre traduzioni ufficiali del presente atto addizionale, nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnuola e tedesca e nelle altre lingue che il consiglio dell'Unione puo' designare. In quest'ultimo caso, il segretario generale dell'Unione predispone parimenti una traduzione ufficiale della convenzione nella lingua designata. (3) Il segretario generale dell'Unione trasmette ai Governi degli Stati di cui al paragrafo (1) dell'articolo V e al Governo di qualsiasi altro Stato che ne fa domanda due copie, certificate conformi dal Governo della Repubblica francese, del testo firmato del presente atto addizionale. (4) Il segretario generale dell'Unione provvede alla registrazione del presente atto addizionale presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. (5) Il Governo della Repubblica francese notifica al segretario generale dell'Unione le firme del presente atto addizionale ed i depositi presso detto Governo degli strumenti di ratifica e di adesione. Il Governo della Confederazione svizzera notifica al segretario generale dell'Unione il deposito, presso detto Governo, degli strumenti di ratifica e di adesione. (6) Il segretario generale dell'Unione informa gli Stati dell'Unione e gli Stati firmatari della convenzione sulle notifiche ricevute conformemente al paragrafo precedente come anche sull'entrata in vigore del presente atto addizionale.

[5]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente atto addizionale.

[6]FATTO a Ginevra, il dieci novembre millenovecentosettantadue.

[7]Per la Repubblica federale di Germania: Otto BARON VON STEMPEL Ludwig PIELEN

[8]Per il Belgio: J. P. VAN BELLINGHEN

[9]Per la Danimarca: P. SKIBSTED

[10]Per la Francia: B. LACLAVIERE

[11]Per l'Italia: Pio ARCHI

[12]Per i Paesi Bassi: A. DE ZEEUW

[13]Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: L. J. SMITH

[14]Per la Svezia: Ingemar HAEGGLOESF - 11 gennaio 1973

[15]Per la Svizzera: M. ROCHAIX

[16]Visto, il capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi: MANZARI

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artvii · fonte su Normattiva