[1]Articolo VI (Entrata in vigore)

[2](1) Il presente atto addizionale entra in vigore conformemente al primo e secondo periodo del paragrafo (4) dell'articolo 27 della convenzione. (2) Rispetto a qualsiasi Stato che deposita il suo strumento di ratifica del presente atto addizionale o il suo strumento di adesione a detto atto dopo la data della sua entrata in vigore, il presente atto addizionale entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artvi · fonte su Normattiva