Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale

Art. 14 (Convenzione) — Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione

(1) Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni della presente convenzione, e' indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell'Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e dei fittoni. (2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art14 · fonte su Normattiva