Art. 14 (Convenzione) — Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione
(1) Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni della presente convenzione, e' indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell'Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e dei fittoni. (2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
