Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 15 (Convenzione) — Organi dell'Unione
Gli organi permanenti dell'Unione sono:
- a)il consiglio;
- b)il segretariato generale, denominato ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove piante. Questo ufficio e' posto sotto l'alta vigilanza della Confederazione svizzera.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
