Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 17 (Convenzione) — Osservatori nelle riunioni del consiglio
(1) Gli Stati firmatari della presente convenzione, che non l'hanno ancora ratificata, sono invitati come osservatori alle riunioni del consiglio. I loro rappresentanti hanno voto consultivo. (2) A dette riunioni possono parimenti essere invitati altri osservatori o esperti.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
