Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 24 (Convenzione) — Funzione di controllo del Governo svizzero
Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese dell'ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest'ultimo. Esso presenta al consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
