Le modalita' della cooperazione tecnica e amministrativa dell'Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d'intesa con le Unioni interessate.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art25 · fonte su Normattiva