Art. 25 (Convenzione) — Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI
Le modalita' della cooperazione tecnica e amministrativa dell'Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d'intesa con le Unioni interessate.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
